Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28849/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28849/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO NATALE nato a MILAZZO il 01/01/1950 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Natale Bonfiglio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza di appello), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28849/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza di appello), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione di furto furto per mestiere rapina scippo tentata truffa furto di lieve entità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFIGLIO NATALE nato a MILAZZO il 01/01/1950 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Natale Bonfiglio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza di appello), non è ammesso in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così