Ordinanza — n. 28848/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI MOHAMED nato il 20/07/1987 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ben Ali Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, che contesta la mancata applicazione della esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da doglianze di mero fatto; inoltre, il motivo appare anche manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale" (ex multis Sez. 5,Sent. n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 c.p; Ordinanza — n. 28848/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 624 e 625 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, che contesta la mancata applicazione della esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da doglianze di mero fatto; inoltre, il motivo appare anche manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale" (ex multis Sez. 5,Sent. n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI MOHAMED nato il 20/07/1987 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ben Ali Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo ricorso, che contesta la mancata applicazione della esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da doglianze di mero fatto; inoltre, il motivo appare anche manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale" (ex multis Sez. 5,Sent. n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis