Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit review and improper scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Speme Amalia inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance confirmation of attempted theft, citing omitted sentence reduction and lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first request concerned the determination of the sanction regime, which is not subject to appeal, and the second request addressed a point not devolved to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals concerning the determination of the sanction regime or points not devolved to the appellate court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEME AMALIA nato a NAPOLI il 12/10/1972 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Speme Amalia ricorre, con atti autonomi sottoscritti dai suoi difensori, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila emessa in data 25.11.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti, che condannava la ricorrente per il reato di furto tentato pluriaggravato. Considerato che il primo ricorso, con il quale si censura l'omessa riduzione della pena ed il denegato riconoscimento dei benefici di legge, è inammissibile, in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione con la quale il ricorrente peraltro non si è confrontato, limitandosi a proporre doglianze che si traducono nella mera sollecitazione ad una rivalutazione del merito della decisione.
Considerato che anche il secondo ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, riguardando punto della decisione di primo grado non già devoluto con il gravame di merito al giudice dell'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così