Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28847/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit review and improper scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28847/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Speme Amalia inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance confirmation of attempted theft, citing omitted sentence reduction and lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first request concerned the determination of the sanction regime, which is not subject to appeal, and the second request addressed a point not devolved to the appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals concerning the determination of the sanction regime or points not devolved to the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sanction regime determination devolved points of law attempted theft conviction procedural costs award tentato furto furto aggravato doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEME AMALIA nato a NAPOLI il 12/10/1972 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Speme Amalia ricorre, con atti autonomi sottoscritti dai suoi difensori, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila emessa in data 25.11.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Chieti, che condannava la ricorrente per il reato di furto tentato pluriaggravato. Considerato che il primo ricorso, con il quale si censura l'omessa riduzione della pena ed il denegato riconoscimento dei benefici di legge, è inammissibile, in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione con la quale il ricorrente peraltro non si è confrontato, limitandosi a proporre doglianze che si traducono nella mera sollecitazione ad una rivalutazione del merito della decisione.

Considerato che anche il secondo ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, riguardando punto della decisione di primo grado non già devoluto con il gravame di merito al giudice dell'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così