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Ordinanza — n. 28843/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28843/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28843/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHIR EL MOSTAFA nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Dahir El Mostafa la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di tentato furto in abitazione e violazione di domicilio. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'insussistenza del reato ex art. 49 c.p. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 49 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 28843/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso va ricordato come la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ipotesi che all'evidenza non ricorre nel caso di specie (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Parole chiave

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violazione di domicilio abbandono del procedimento per truffa furto aggravato dubbio circa il carattere di infrazione reato impossibile tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHIR EL MOSTAFA nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 49 c.p
Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'insussistenza del reato ex art. 49 c.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHIR EL MOSTAFA nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 14/01/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Dahir El Mostafa la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di tentato furto in abitazione e violazione di domicilio. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'insussistenza del reato ex art. 49 c.p. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tal senso va ricordato come la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ipotesi che all'evidenza non ricorre nel caso di specie (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Rilevato, quanto alla configurabilità del reato impossibile per inidoneità dell'azione, le obiezioni del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che, tanto sotto il profilo dell'inidoneità dell'azione, che dell'insussistenza dell'oggetto, secondo una doverosa valutazione "ex ante", il fatto contestato non è riconducibile al paradigma dell'art. 49 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende