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Ordinanza — n. 28842/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence under Articles 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing violations of procedural and substantive law. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to issues regarding the defendant's will, lack of correlation between the request and the sentence, incorrect legal qualification, or illegality of the penalty, none of which were substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible ex officio.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility procedural grounds code criminal procedure legal qualification error bancarotta fraudolenta concorso proprio mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ACHILLE nato a APRICENA il 15/07/1961 avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOhato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ACHILLE nato a APRICENA il 15/07/1961 avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOhato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ACHILLE nato a APRICENA il 15/07/1961 avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOhato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Rossi Achille, per i delitti di cui agli artt. 110, 112 comma 1 n.1, 81 c.p., 216, 223 R.D. 267/1942, la pena concordata con la Pubblica Accusa. Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso