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Ordinanza — n. 28841/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28841/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVDULI ELTON nato a ELBASAN( ALBANIA) il 03/02/1981 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Elton Avduli ricorre avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Ravenna ha disposto nei suoi confronti l'applicazione di pena su richiesta delle parti in ordine al reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della recidiva ed il conseguente giudizio di equivalenza nel bilanciamento con le circostanze attenuanti, è manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale" (ex multis, Sez. 2, Sent. n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229).

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 c.p; Ordinanza — n. 28841/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, nel certificato penale dell'Avduli, infatti, figurano due condanne passate in giudicato, oggettivamente idonee a fondare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 comma 4 c.p. Peraltro, nella parte in cui prefigura un esito diverso del giudizio di bilanciamento, il motivo non è deducibile in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 2); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore falsa dichiarazione della parte rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale patrocinatore di controparte violazione dei diritti di parte

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 c.p
Nel caso di specie, nel certificato penale dell'Avduli, infatti, figurano due condanne passate in giudicato, oggettivamente idonee a fondare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 comma 4 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVDULI ELTON nato a ELBASAN( ALBANIA) il 03/02/1981 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Elton Avduli ricorre avverso la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Ravenna ha disposto nei suoi confronti l'applicazione di pena su richiesta delle parti in ordine al reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione della recidiva ed il conseguente giudizio di equivalenza nel bilanciamento con le circostanze attenuanti, è manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale" (ex multis, Sez. 2, Sent. n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229).

Nel caso di specie, nel certificato penale dell'Avduli, infatti, figurano due condanne passate in giudicato, oggettivamente idonee a fondare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 comma 4 c.p. Peraltro, nella parte in cui prefigura un esito diverso del giudizio di bilanciamento, il motivo non è deducibile in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 2); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co