Ordinanza — n. 28840/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI ILAIS nato a BEJAAD( MAROCCO) il 16/04/1999 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ilais Saadani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 c. p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la parte si duole del mancato contenimento della pena nel minimo, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 5), non è deducibile, in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 582 e 585 c. p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la parte si duole del mancato contenimento della pena nel minimo, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 5), non è deducibile, in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI ILAIS nato a BEJAAD( MAROCCO) il 16/04/1999 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ilais Saadani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 c. p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la parte si duole del mancato contenimento della pena nel minimo, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 5), non è deducibile, in quanto afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend