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Ordinanza — n. 28837/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28837/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28837/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA IVANO nato a CHIARI il 29/04/1967 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ivano Festa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sua condanna per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate e continuate. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la parte, in primo luogo, si duole della apparenza della motivazione del provvedimento impugnato risulta intrinsecamente generico, oltre che manifestamente infondato, mentre con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 e 5 della sentenza), si risolve nella proposizione di censure non deducibili in sede di legittimità perché costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato, con la cui motivazione sul punto il ricorrente nemmeno si è confrontato compiutamente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28837/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nella parte in cui censura la determinazione del trattamento punitivo, anche con riferimento alla commisurazione dell'aumento ex art.81 cpv. c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sulla complessiva adeguatezza delle scelte operate dal giudice di primo grado, che peraltro erano state contestate in maniera generica dal ricorrente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggressione fisica reati violenti minaccia nel diritto penale lesioni personali tentata lesione personale semplice violenza o minaccia contro le autorità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA IVANO nato a CHIARI il 29/04/1967 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Ivano Festa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sua condanna per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate e continuate. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la parte, in primo luogo, si duole della apparenza della motivazione del provvedimento impugnato risulta intrinsecamente generico, oltre che manifestamente infondato, mentre con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 e 5 della sentenza), si risolve nella proposizione di censure non deducibili in sede di legittimità perché costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato, con la cui motivazione sul punto il ricorrente nemmeno si è confrontato compiutamente.

Ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nella parte in cui censura la determinazione del trattamento punitivo, anche con riferimento alla commisurazione dell'aumento ex art.81 cpv. c.p., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sulla complessiva adeguatezza delle scelte operate dal giudice di primo grado, che peraltro erano state contestate in maniera generica dal ricorrente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co