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Ordinanza — n. 28836/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28836/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TSKHADADZE MINDIA CUI 061ZWYC nato il 02/05/1995 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Tskhadadze Mindia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che confermava la sua condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile, in quanto denunzia violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28836/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto il giudizio prognostico è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibilE il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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luogo del reato tentato furto infrazione commessa per negligenza delitto preterintenzionale delitto minaccia non comprovata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TSKHADADZE MINDIA CUI 061ZWYC nato il 02/05/1995 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Tskhadadze Mindia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che confermava la sua condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile, in quanto denunzia violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto il giudizio prognostico è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibilE il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così dec