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Ordinanza — n. 28835/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28835/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28835/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DANIEL nato a SAVONA il 17/08/1981 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Daniel Lanza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata perimetrazione del fatto nella fattispecie del furto tentato, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è costituito da doglianze dì mero fatto e che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 625 c.p; Ordinanza — n. 28835/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione del beneficio dì cui all'art. 131 bis c.p., in primo luogo è volto a prefigurare una rilettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, ed in secondo luogo è manifestamente infondato, in quanto la causa di non punibilità in questione non può essere riconosciuta in relazione a delitti puniti nel massimo con pena detentiva superiore a cinque anni, laddove il furto aggravato, ex art. 625 c.p., è sanzionato nel massimo con sei anni di reclusione.

Parole chiave

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imputazione di furto furto per mestiere furto di lieve entità contraffazione di merci furto di dati assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
art. 625 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DANIEL nato a SAVONA il 17/08/1981 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Daniel Lanza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata perimetrazione del fatto nella fattispecie del furto tentato, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è costituito da doglianze dì mero fatto e che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione del beneficio dì cui all'art. 131 bis c.p., in primo luogo è volto a prefigurare una rilettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, ed in secondo luogo è manifestamente infondato, in quanto la causa di non punibilità in questione non può essere riconosciuta in relazione a delitti puniti nel massimo con pena detentiva superiore a cinque anni, laddove il furto aggravato, ex art. 625 c.p., è sanzionato nel massimo con sei anni di reclusione.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.