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Ordinanza — n. 28834/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28834/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO SALVATORE nato a NANCY( FRANCIA) il 28/11/1963 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Salvatore Guarino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza), è costituito da doglianze di mero fatto, volte ad una rilettura alternativa del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché fondata sulla congetturale smentita di quanto riferito dagli operanti, rimanendo invece irrilevanti i motivi per i quali l'imputato ha declinato falsamente le proprie generalità al momento del controllo.

Regesto Legislator

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art. 495 c.p; Ordinanza — n. 28834/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza), è costituito da doglianze di mero fatto, volte ad una rilettura alternativa del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché fondata sulla congetturale smentita di quanto riferito dagli operanti, rimanendo invece irrilevanti i motivi per i quali l'imputato ha declinato falsamente le proprie generalità al momento del controllo.

Parole chiave

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inganno sull'identità errore di persona false dichiarazioni senza giuramento errore di fatto identità dei fatti denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 495 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO SALVATORE nato a NANCY( FRANCIA) il 28/11/1963 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Salvatore Guarino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza), è costituito da doglianze di mero fatto, volte ad una rilettura alternativa del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché fondata sulla congetturale smentita di quanto riferito dagli operanti, rimanendo invece irrilevanti i motivi per i quali l'imputato ha declinato falsamente le proprie generalità al momento del controllo.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso