Cassation court dismisses appeals for aggravated attempted theft, citing lack of new evidence and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Halilovic Gepi and Halilovic Gevdo inadmissible regarding their conviction for aggravated attempted theft. The appellants argued for a reassessment of evidence and the granting of general mitigating circumstances, but the court found their arguments merely repetitive of issues already resolved by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeals lacked merit under the principle of finality and ordered the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals challenging the confirmation of a criminal conviction are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new evidence or substantive legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC GEPI nato a ALBENGA il 16/06/1991 HALILOVIC GEVDO nato a GENOVA il 26/01/1995 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Halilovic Gepi e Halilovic Gevdo ricorrono avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 25.5.2021 con la quale è stata confermata la loro condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 5 c.p. Ritenuto che il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata partecipazione di una terza persona al furto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nemmeno compiutamente confutati dai ricorrenti, se non in maniera assertiva.
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, avendo il giudice territoriale evidenziato l'assenza di elementi di segno positivo e, di converso, la convergenza di plurimi precedenti penali anche specifici a carico degli imputati.
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così