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Ordinanza — n. 28830/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28830/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28830/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO NATALE nato a NAPOLI il 12/02/1961 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Scarpato Natale ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia dell'11.6.2021 con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che la difesa deduce quale motivo la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della prova documentale introdotta dalla difesa, costituita dalla certificazione di Pronto Soccorso apparentemente attestante il ricovero dell'imputato a Napoli il giorno della consumazione del reato.

Regesto Legislator

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art. 603 c.p; Ordinanza — n. 28830/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p. è invero insussistente, posto che la Corte territoriale ha valutato il documento, evidenziando però l'inattendibilità dello stesso e la sua inidoneità a superare il compendio di prove a carico e che con tale motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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scippo rapina qualificata furto di lieve entità tentato furto perseguimento penale per truffa licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 603 c.p
Rilevato che la dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPATO NATALE nato a NAPOLI il 12/02/1961 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Scarpato Natale ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia dell'11.6.2021 con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che la difesa deduce quale motivo la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della prova documentale introdotta dalla difesa, costituita dalla certificazione di Pronto Soccorso apparentemente attestante il ricovero dell'imputato a Napoli il giorno della consumazione del reato.

Rilevato che la dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p. è invero insussistente, posto che la Corte territoriale ha valutato il documento, evidenziando però l'inattendibilità dello stesso e la sua inidoneità a superare il compendio di prove a carico e che con tale motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decise ugno 2022 604.5 estensore Il PisdfvnAte CANCELLERIA t:2Y' - • )c.;,(37.