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Ordinanza — n. 28829/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural error in evidence evaluation lacks nullity consequences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28829/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Feidi Aziz inadmissible regarding claims of procedural violation and lack of reasoning. The appellant argued that the lower court violated rules on evidence evaluation and failed to properly weigh testimonial proof. The court rejected these arguments because such procedural errors do not automatically render a judgment void or require specific nullity consequences under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: Procedural violations are only admissible as grounds for appeal if they cause invalidity of the judgment, excluding mere errors in applying procedural rules without nullity effects.

Parole chiave

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procedural violation nullity evidence evaluation rules appeal inadmissibility testimonial proof assessment Code of Criminal Procedure lesione al piede errore nella commisurazione della pena diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) c.p.p.
533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
Art. 533 c.p.p.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 192 c.p.p.
Rilevato che è inammissibile innanzi tutto il primo motivo con il quale viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art.
art. 192 c.p
Rilevato che è inammissibile innanzi tutto il primo motivo con il quale viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012
ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016
264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020
274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997
c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEIDI AZIZ nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 05/08/1981 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Feidi Aziz ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 25.11.2021, con la quale è stato condannato per il reato di lesioni aggravate. Rilevato che è inammissibile innanzi tutto il primo motivo con il quale viene dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art.606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali, è inammissibile, in quanto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7/6/2022 DEPOSIT