Ordinanza — n. 28828/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARDA PAOLO nato a PALERMO il 15/08/1974 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOgatoarii udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Camarda Paolo ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo del 21.9.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 497 bis c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 c. p.p. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euroltremila alla cassa delle ammende. t..F1 P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 28828/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 c. p.p. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euroltremila alla cassa delle ammende. t..F1 P. Q.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARDA PAOLO nato a PALERMO il 15/08/1974 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOgatoarii udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Camarda Paolo ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo del 21.9.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 497 bis c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 c. p.p. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euroltremila alla cassa delle ammende. t..F1 P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis