Ordinanza — n. 28827/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLETTI ANTONINA nato a BURGIO il 12/06/1965 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Colletti Antonina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22.10.2021 che l'ha condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che la difesa deduce quale motivo unico l'estraneità ai fatti dell'imputata e la violazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. Ritenuto che tale motivo del tutto privo di specificità, non essendo minimamente argomentate le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle doglianze proposte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 comma 2 c.p; Ordinanza — n. 28827/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la difesa deduce quale motivo unico l'estraneità ai fatti dell'imputata e la violazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. Ritenuto che tale motivo del tutto privo di specificità, non essendo minimamente argomentate le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle doglianze proposte.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLETTI ANTONINA nato a BURGIO il 12/06/1965 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Colletti Antonina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22.10.2021 che l'ha condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che la difesa deduce quale motivo unico l'estraneità ai fatti dell'imputata e la violazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p. Ritenuto che tale motivo del tutto privo di specificità, non essendo minimamente argomentate le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento delle doglianze proposte.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.