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Ordinanza — n. 28826/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALS ADRIAN nato il 18/11/1978 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • Rilevato che Vals Adrian ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12.11.2021, che, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea che lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed C 80 di multa per il reato di tentato furto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 c.p., ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea che lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed C 80 di multa per il reato di tentato furto.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione licenziamento per furto diritto al ritorno restituzione dell'assistenza sociale abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALS ADRIAN nato il 18/11/1978 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • Rilevato che Vals Adrian ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12.11.2021, che, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea che lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed C 80 di multa per il reato di tentato furto.

Rilevato che il primo motivo, con il quale denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato che il secondo ed il terzo motivo lamentano i medesimi vizi in relazione alla mancata applicazione dell'art. 626 co. 1 n. 2 c.p. e dell'art. 62 n. 6 c.p., e tuttavia non si confrontano con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, che evidenzia l'assenza di pericolo per il prevenuto in caso di mancata realizzazione del furto, oltre alla irrilevanza della restituzione della refurtiva, essendo l'imputato stato trovato in possesso della merce rubata nell'immediatezza del fatto.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i