Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rosenfeld Rose against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against the evidence proving her participation in the crimes under Articles 110 and 624 of the Penal Code, but the court found these arguments to be mere factual complaints. Consequently, the court ruled that such grievances do not constitute specific procedural errors suitable for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or general dissatisfaction with evidence, without identifying specific procedural violations, are inadmissible as they fall outside the scope of cassation review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSENFELD ROSE nato a SERIATE il 16/05/1999 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Rosenfeld Rose ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.110 e 624 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la prova della partecipazione della ricorrente al fatto criminoso, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, è costituito da doglianze di mero fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci