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Ordinanza — n. 28822/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28822/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28822/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFFINI ANTONINO nato a MESSINA il 05/06/1974 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente VINCENZO STANI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Osservato che il primo motivo, volto a censurare la mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha mirato, inammissibilmente, alla contestazione di merito degli specifici elementi di controindicazione enucleati dal Tribunale di sorveglianza, tali da far ritenere non formulabile la prognosi favorevole di buon esito della più ampia misura alternativa, non essendosi confrontata - la censura articolata dal ricorrente - con le congrue argomentazioni svolte nell'ordinanza in esame; - Considerato, poi, che il secondo motivo, volto a censurare i limiti a cui il Tribunale ha conformato la concessa detenzione domiciliare (ossia il divieto di allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, con revoca delle autorizzazioni precedenti, ivi inclusa quella a uscire per lo svolgimento del lavoro, e la previsione dello strumento di controllo elettronico), per un verso, non affronta, per contrastarle in modo adeguato, le concrete ragioni che hanno determinato la fissazione di tali limiti, sostanzialmente confluenti nell'esigenza di contenere la residua incapacità di autocontrollo del condannato, enucleata in forza di specifici dati di fatto (in particolare, dall'episodio di inosservanza delle prescrizioni del 25 settembre 2021), e, per altro verso, prospetta fallacemente la giuridica impossibilità dell'adozione dello strumento elettronico di controllo, in quanto assume l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 47-quater Ord. pen., in forza del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, senza però ricordare la contestuale introduzione, ad opera della stessa fonte, dell'art. 58-quinquies che ha ribadito, in continuità, la possibilità del controllo elettronico; - Rilevato che - essendosi rivelati entrambi i motivi come censure non scandite da congruente critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, oltre che, per quanto si è evidenziato, manifestamente infondate - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28822/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente VINCENZO STANI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Osservato che il primo motivo, volto a censurare la mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha mirato, inammissibilmente, alla contestazione di merito degli specifici elementi di controindicazione enucleati dal Tribunale di sorveglianza, tali da far ritenere non formulabile la prognosi favorevole di buon esito della più ampia misura alternativa, non essendosi confrontata - la censura articolata dal ricorrente - con le congrue argomentazioni svolte nell'ordinanza in esame; - Considerato, poi, che il secondo motivo, volto a censurare i limiti a cui il Tribunale ha conformato la concessa detenzione domiciliare (ossia il divieto di allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, con revoca delle autorizzazioni precedenti, ivi inclusa quella a uscire per lo svolgimento del lavoro, e la previsione dello strumento di controllo elettronico), per un verso, non affronta, per contrastarle in modo adeguato, le concrete ragioni che hanno determinato la fissazione di tali limiti, sostanzialmente confluenti nell'esigenza di contenere la residua incapacità di autocontrollo del condannato, enucleata in forza di specifici dati di fatto (in particolare, dall'episodio di inosservanza delle prescrizioni del 25 settembre 2021), e, per altro verso, prospetta fallacemente la giuridica impossibilità dell'adozione dello strumento elettronico di controllo, in quanto assume l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 47-quater Ord. pen., in forza del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, senza però ricordare la contestuale introduzione, ad opera della stessa fonte, dell'art. 58-quinquies che ha ribadito, in continuità, la possibilità del controllo elettronico; - Rilevato che - essendosi rivelati entrambi i motivi come censure non scandite da congruente critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, oltre che, per quanto si è evidenziato, manifestamente infondate - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restrizione di libertà condizioni della detenzione preventiva sequestrabilità controllo periodico della detenzione braccialetto elettronico carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFFINI ANTONINO nato a MESSINA il 05/06/1974 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente VINCENZO STANI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Osservato che il primo motivo, volto a censurare la mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha mirato, inammissibilmente, alla contestazione di merito degli specifici elementi di controindicazione enucleati dal Tribunale di sorveglianza, tali da far ritenere non formulabile la prognosi favorevole di buon esito della più ampia misura alternativa, non essendosi confrontata - la censura articolata dal ricorrente - con le congrue argomentazioni svolte nell'ordinanza in esame; - Considerato, poi, che il secondo motivo, volto a censurare i limiti a cui il Tribunale ha conformato la concessa detenzione domiciliare (ossia il divieto di allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, con revoca delle autorizzazioni precedenti, ivi inclusa quella a uscire per lo svolgimento del lavoro, e la previsione dello strumento di controllo elettronico), per un verso, non affronta, per contrastarle in modo adeguato, le concrete ragioni che hanno determinato la fissazione di tali limiti, sostanzialmente confluenti nell'esigenza di contenere la residua incapacità di autocontrollo del condannato, enucleata in forza di specifici dati di fatto (in particolare, dall'episodio di inosservanza delle prescrizioni del 25 settembre 2021), e, per altro verso, prospetta fallacemente la giuridica impossibilità dell'adozione dello strumento elettronico di controllo, in quanto assume l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 47-quater Ord. pen., in forza del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, senza però ricordare la contestuale introduzione, ad opera della stessa fonte, dell'art. 58-quinquies che ha ribadito, in continuità, la possibilità del controllo elettronico; - Rilevato che - essendosi rivelati entrambi i motivi come censure non scandite da congruente critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, oltre che, per quanto si è evidenziato, manifestamente infondate - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de