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Ordinanza — n. 28819/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28819/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH PATRIK nato a SOAVE il 19/05/1992 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAtc-lat-o-g-V-viso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che HODOROVICH PATRIK ricorre avverso l della Corte di Appello di Venezia che ha applicato -per quanto rileva in questa sede-, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28819/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa;

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali istanza di revisione penale rinvio del dibattimento procedimento contenzioso procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH PATRIK nato a SOAVE il 19/05/1992 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAtc-lat-o-g-V-viso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che HODOROVICH PATRIK ricorre avverso l della Corte di Appello di Venezia che ha applicato -per quanto rileva in questa sede-, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata con il Procuratore Generale; Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa;

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così