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Ordinanza — n. 28818/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28818/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a TORINO il 08/01/1971 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAI dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che ARNONE GIUSEPPE ha proposto ricorso personale avverso l'ordinanza indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28818/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen.; Considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche;

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione contravvenzione per eccesso di velocità contrassegno stradale notificazione elettronica inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a TORINO il 08/01/1971 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAI dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che ARNONE GIUSEPPE ha proposto ricorso personale avverso l'ordinanza indicata in epigrafe; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; Considerato che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Oscuramento dati. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigli nsore Il presidente