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Ordinanza — n. 28817/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28817/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28817/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNUTTI GIANCARLO nato a MILANO il 30/06/1947 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; ? udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che GNUTTI GIANCARLO ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, che - per quanto qui rileva- ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 216 della legge fallimentare; Rilevato che l'atto di ricorso risulta depositato in data 22 novembre 2021, mentre l'impugnazione andava proposta entro il termine del 25 ottobre 2021; Considerato, pertanto, che il ricorso proposto è tardivo e, dunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28817/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese caso di garanzia bancaria bonifico girata susseguente tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen.; Rilevato che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GNUTTI GIANCARLO nato a MILANO il 30/06/1947 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; ? udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che GNUTTI GIANCARLO ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, che - per quanto qui rileva- ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 216 della legge fallimentare; Rilevato che l'atto di ricorso risulta depositato in data 22 novembre 2021, mentre l'impugnazione andava proposta entro il termine del 25 ottobre 2021; Considerato, pertanto, che il ricorso proposto è tardivo e, dunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; Rilevato che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2022 Il consig tensore Il presi