Ordinanza — n. 28815/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAJRAKTARI RENATO nato il 08/10/1989 RUCI GRAMOZ nato il 02/06/1988 XHIVESHI BESION nato il 06/05/1994 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI[pato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che BAJRAKTARI RENATO e RUCI GRAMOZ ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato la pena concordata con il Procuratore Generale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28815/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., applicato la pena concordata con il Procuratore Generale;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAJRAKTARI RENATO nato il 08/10/1989 RUCI GRAMOZ nato il 02/06/1988 XHIVESHI BESION nato il 06/05/1994 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI[pato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che BAJRAKTARI RENATO e RUCI GRAMOZ ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato la pena concordata con il Procuratore Generale;
Considerato che i ricorsi sono inammissibili giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa; Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R ma, I 16 marzo 2022 Il consiglier esten ore Il P