Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28814/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to valid waiver by defense counsel with special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28814/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's counsel, holding a special power of attorney, validly waived the appeal on January 24. The defense argued for the waiver's validity, while the Court emphasized that such a waiver is irrevocable and constitutes an abdication of rights. Consequently, the procedural relationship terminated immediately, rendering the appeal inadmissible under Articles 589 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 589, 591 c.p.p.: A valid waiver of a cassation appeal by defense counsel with special power of attorney renders the appeal inadmissible, immediately extinguishing the procedural relationship and establishing res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal special power of attorney inadmissible cassation irrevocable abdication procedural extinction defense counsel authority res judicata effect rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIBIN GIORGIO nato a CAVARZERE il 05/03/1953 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Gibin Giorgio ricorre avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova del Tribunale di Ivrea; Rilevato che in data 24 gennaio è pervenuta dichiarazione, a firma del difensore (munito di procura speciale) dell'imputato, con la quale ha rinunciato al ricorso;

Considerato che il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore dall'imputato munito di procura speciale, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce.

Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.

d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso. Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 500,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle arrì ende. Così deci