Ordinanza — n. 28810/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJA FRANCESCO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 11/08/1995 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SAJA FRANCESCO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 455 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 455 cod. pen; Ordinanza — n. 28810/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJA FRANCESCO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 11/08/1995 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SAJA FRANCESCO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 455 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è denunziata violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere ste ore Il Presidente