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Ordinanza — n. 28809/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28809/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28809/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE SALVATORE nato a ALCAMO il 17/09/1976 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Volpe Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poiché l'ordinanza di revoca dell'esame dei testi indicati non risulta contestata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28809/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE SALVATORE nato a ALCAMO il 17/09/1976 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Volpe Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poiché l'ordinanza di revoca dell'esame dei testi indicati non risulta contestata.

Parole chiave

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lesione alla spalla vittima di infortunio lesioni personali trauma alla mano trauma da colpo di frusta risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE SALVATORE nato a ALCAMO il 17/09/1976 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Volpe Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato poiché l'ordinanza di revoca dell'esame dei testi indicati non risulta contestata.

In proposito, va rammentato che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015 Rv. 263210); Considerato, inoltre, che le doglianze proposte con i motivi di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'Appello ha risposto alla medesima censura, sollevata con l'atto d'appello, sostenendone la sua superfluità;

Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 mar o 2022 Il consigli nsor