Italian Court dismisses appeals on plea-bargain sentences, correcting only a material sentencing error for one defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ruling that pleas under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are not appealable for most grounds. While the court rejected arguments regarding waived defenses and sentencing errors not affecting the sanction's legality, it identified a material error in one defendant's sentence. Consequently, the appeals were dismissed for two defendants, but the court ordered a correction of the prison term for the third defendant from two years to one year and six months.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 619 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible for waived defenses or non-legal sentencing errors but permissible for defects in consent or public prosecutor agreement, while material errors in the judgment's wording must be corrected.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARRICHIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 24/09/1993 GRIMALDI DAVIDE nato a NAPOLI il 06/05/1974 PITIROLLO NUNZIA nato a NAPOLI il 23/03/1969 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Arrichiello Giuseppe, Grimaldi Davide e Pitirollo Nunzia ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato agli imputati la pena concordata con il Procuratore Generale;
Considerato che i ricorsi sono inammissibili giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa; Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi di Grimaldi Davide e Pitirollo Nunzia devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Rilevato che anche il ricorso di Arrichiello Giuseppe è inammissibile, ma che, ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, nel senso che laddove è scritto anni due di reclusione si legga e s'intenda anni uno e mesi sei di reclusione;
P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi di Grimaldi Davide e Pitirollo Nunzia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Visto l'art. 619 c.p.p., dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa il 19/01/2021 dalla corte d'appello di Napoli nei confronti di Arrichiello Giuseppe, nel senso che laddove è scritto anni due di reclusione si legga e s'intenda anni uno e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Arrichiello Giuseppe Così deciso in m , il 16 marzo 2022 Il consiglier este s