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Ordinanza — n. 28806/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Savino Lattanzio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a conviction for theft but argued against the court's reasoning and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts rather than specific procedural errors, and the lower court had sufficiently referenced the decisive elements in its decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints regarding factual assessments or the denial of mitigating circumstances without identifying specific procedural violations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Mere Complaints Mitigating Circumstances Court of Cassazione Procedural Error Costs of Appeal attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
articolo 494 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZIO SAVINO nato a CASERTA il 27/02/1984 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Considerato che LATTANZIO SAVINO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 494 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 6 della sentenza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1