Ordinanza — n. 28804/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLARI MICHELE nato a TORINO il 21/08/1983 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CALLARI MICHELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di falsa attestazione dell'identità; Considerato l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, visto che le attenuanti generiche sono state concesse nel giudizio di appello e non risulta contestata né ritenuta la recidiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28804/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLARI MICHELE nato a TORINO il 21/08/1983 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CALLARI MICHELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di falsa attestazione dell'identità; Considerato l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, visto che le attenuanti generiche sono state concesse nel giudizio di appello e non risulta contestata né ritenuta la recidiva;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLARI MICHELE nato a TORINO il 21/08/1983 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CALLARI MICHELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di falsa attestazione dell'identità; Considerato l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, visto che le attenuanti generiche sono state concesse nel giudizio di appello e non risulta contestata né ritenuta la recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglier esénsore Il Presidente