Ordinanza — n. 28803/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANCINI GIANFRANCO nato a BRESCIA il 17/05/1957 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LANCINI GIANFRANCO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata e lesioni; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento all'accertamento del nesso causale, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28803/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANCINI GIANFRANCO nato a BRESCIA il 17/05/1957 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che LANCINI GIANFRANCO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia aggravata e lesioni; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento all'accertamento del nesso causale, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata;
Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 marzo 2022