Ordinanza — n. 28802/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO EMANUELE nato a BATTIPAGLIA il 08/04/1981 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MOSCATO EMANUELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 217 della legge fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali, è aspecifico poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28802/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO EMANUELE nato a BATTIPAGLIA il 08/04/1981 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MOSCATO EMANUELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 217 della legge fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali, è aspecifico poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO EMANUELE nato a BATTIPAGLIA il 08/04/1981 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MOSCATO EMANUELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 217 della legge fallimentare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali, è aspecifico poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigl re esensore Il Pres