Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis and contrary interpretation of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, challenging the misclassification of the offense under Article 497 of the Penal Code, was deemed merely repetitive of previously rejected arguments. The court rejected this because the appellant failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning and advanced an interpretation contrary to established case law and statutory norms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely repetitive of previously examined grounds or if it lacks a critical analysis of the decision's reasoning, especially when the arguments presented contradict established legal interpretation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPARI SIMONE nato a LOCRI il 29/09/1981 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CUPPARI SIMONE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 497 bis comma 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata derubricazione del fatto nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 497 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il motivo non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e che, comunque, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 m