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Ordinanza — n. 28798/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28798/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28798/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANATO VINCENZO nato a PREGANZIOL il 03/09/1942 avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che ZANATO VINCENZO ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Rovereto, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata all'imputato la pena concordata con la pubblica accusa; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la revoca della sospensione condizionale, è manifestamente infondato posto che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'articolo 168 comma 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa(Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 168 comma 1 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28798/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Un. 17781 del 23 maggio 2006, RV 233518); Considerato che le censure proposte con il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., non sono più deducibili nel giudizio di legittimità a seguito dell'intervento riformatore attuato mediante la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena decisione pregiudiziale attenuazione libera della pena rinvio del dibattimento vizio del consenso

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
articolo 168 comma 1 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANATO VINCENZO nato a PREGANZIOL il 03/09/1942 avverso la sentenza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che ZANATO VINCENZO ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Rovereto, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata all'imputato la pena concordata con la pubblica accusa; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la revoca della sospensione condizionale, è manifestamente infondato posto che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'articolo 168 comma 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa(Sez.

Un. 17781 del 23 maggio 2006, RV 233518); Considerato che le censure proposte con il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., non sono più deducibili nel giudizio di legittimità a seguito dell'intervento riformatore attuato mediante la legge del 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso dal novero dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Come già specificato da questa Corte, la ratio della novella legislativa risiede nell'esigenza di evitare un'analisi della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza in sede di legittimità, dovendosi piuttosto conferire rilievo al consenso prestato dall'imputato e, dunque, all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende contraddittorio, nonché superfluo, un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, cit, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci