Italian Court dismisses appeal on recidivism claim as lower court properly applied statutory criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Hakim Massoudi's appeal inadmissible regarding the conviction for recidivism. The appellant argued for procedural flaws in the lower court's reasoning, but the court found the first-instance judgment properly evaluated the specific relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court did not rely solely on the gravity of facts but conducted a concrete assessment of criminal inclination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The lower court's assessment of recidivism is valid if it examines the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine criminal inclination, rather than relying exclusively on the gravity of facts or the time elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSOUDI HAKIM CUI 04AVF6X nato il 02/06/1995 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MASSOUDI HAKIM ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'articolo 13 comma 13 del d.lgs 286/1998, 336 e 337 cod. pen. e 495 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali sulla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato poiché la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in il 16 marzo 2022 Il consigli