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Ordinanza — n. 28791/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation and perjury as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Naim Ouhid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his identification and the credibility of witnesses, but the court found these complaints merely repetitive of issues already properly addressed by the lower courts. Consequently, the court rejected the request for a new reading of the trial sources as it fell outside the scope of the admissibility review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: Appeals based on general re-evaluation of evidence or lack of specific procedural errors are inadmissible when the lower court's reasoning is sound and the grounds do not point to specific travisamenti of emergenze processuali.

Parole chiave

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false accusation perjury conviction inadmissible appeal re-evaluation of evidence scope of admissibility alibi false dichiarazioni aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
articolo 496 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAIM OUAHID nato a BIELLA il 06/04/1994 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che NAIM OUAHID ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'articolo 496 cod. pen. e 385 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'attendibilità dell'individuazione dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il