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Ordinanza — n. 28788/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to valid waiver by defense counsel with special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28788/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel, holding a special power of attorney, formally waived the right to appeal. The court determined that this waiver constitutes an irrevocable and formal declaration of abandonment, satisfying all statutory requirements for validity. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589, Art. 591 cod. proc. pen.: A waiver of a cassation appeal validly proposed by defense counsel with special power of attorney results in the immediate extinction of the procedural relationship and the finality of the judgment.

Parole chiave

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waiver of appeal special power of attorney inadmissible appeal procedural extinction finality of judgment defense counsel authority irrevocable declaration procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAU GIOVANNI GIANLUIGI nato a ORISTANO il 04/03/1978 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che CAU GIOVANNI GIANLUIGI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che in data 26 ottobre 2021 è pervenuta dichiarazione, a firma del difensore (munito di procura speciale) dell'imputato, con la quale ha rinunciato al ricorso;

Considerato, dunque, che il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa; Considerato che nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la sua validità, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta dal difensore dell'imputato munito di procura speciale, con specifica indicazione del procedimento cui inerisce.

Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.

d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso. Invero, in tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26682101); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 --rTo 2022 Il consigliere e ensor Il