Ordinanza — n. 28787/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARO EMANUELE JOHN nato a SAN CATALDO il 25/12/1985 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che NARO EMANUELE JOHN ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Rilevato che il difensore dell'imputato ha presentato memoria, con "motivi aggiunti";
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28787/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARO EMANUELE JOHN nato a SAN CATALDO il 25/12/1985 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che NARO EMANUELE JOHN ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Rilevato che il difensore dell'imputato ha presentato memoria, con "motivi aggiunti";
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARO EMANUELE JOHN nato a SAN CATALDO il 25/12/1985 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che NARO EMANUELE JOHN ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Rilevato che il difensore dell'imputato ha presentato memoria, con "motivi aggiunti";
Considerato che i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge processuale e vizi motivazionali in relazione alla valutazione degli elementi probatori, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato inoltre, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che manifestamente infondato è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos