Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the motivation of the lower court's decision. The appellant argued against the affirmation of responsibility but failed to provide a critical analysis of the specific arguments used by the first-instance judge. Consequently, the court applied the principle that generic complaints without a clear correlation to the contested reasoning violate the requirement for specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to critically analyze the arguments upon which the decision was based, thereby ignoring the explicit explanations of the censured judge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA RICCARDO nato il 09/02/1959 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; u%Th Rilevato che FONTANA RICCARDO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 223 della legge fallimentare; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglier este so re Il Presidente