Italian Court dismisses appeal due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground lacked concrete specificity and pertinence. The appellant failed to clearly identify the specific points of the lower court's decision under attack, resulting in a disconnect between the arguments presented and the decision's reasoning. Consequently, the court applied Article 591 of the Criminal Procedure Code to reject the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, meaning they are too generic or fail to establish a clear correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIADI ABDELKADER nato il 04/12/1981 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MIADI ABDELKADER ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto in abitazione pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 s