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Ordinanza — n. 28778/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28778/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GELASHVILI IRAKLI nato il 08/05/1990 SIMONIA MALKHAZ nato il 27/07/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che GELASHVILI IRAKLI e SIMONIA MALKHAZ ricorrono avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 28778/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, riguardante esclusivamente GELASHVILI IRAKLI, che afferisce al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, giacché i giudici di merito hanno formulato negativamente il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. con argomentazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto perseguimento penale per truffa furto di lieve entità indagine per furto furto aggravato licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
art. 164 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, riguardante esclusivamente GELASHVILI IRAKLI, che afferisce al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, giacché i giudici di merito hanno formulato negativamente il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GELASHVILI IRAKLI nato il 08/05/1990 SIMONIA MALKHAZ nato il 27/07/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che GELASHVILI IRAKLI e SIMONIA MALKHAZ ricorrono avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, riguardante esclusivamente GELASHVILI IRAKLI, che afferisce al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, giacché i giudici di merito hanno formulato negativamente il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. con argomentazioni sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consi sore Il P