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Ordinanza — n. 28776/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, ruling sentencing reasoning was legally sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sambruni inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued the sentencing was unmotivated and generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims, stating that judicial reasoning need not address every statutory element individually if it sufficiently considers the most relevant factors.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's assessment of the penalty is valid if congruously motivated according to law and logic, requiring only reference to decisive elements rather than a singular examination of all statutory factors.

Parole chiave

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criminal appeal sentencing reasoning mitigating circumstances inadmissible appeal aggravated theft judicial discretion legal sufficiency doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMBRUNI GIAN LUIGI nato a MENTANA il 26/03/1967 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SAMBRUNI GIAN LUIGI ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Considerato, altresì, che le doglianze che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci