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Ordinanza — n. 28773/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28773/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28773/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 08/11/1976 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che DANESE MASSIMILIANO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato -per quanto qui d'interesse- la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28773/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Parole chiave

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tentato furto tentata lesione personale semplice fine di indebito profitto delitto furto aggravato reato impossibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANESE MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 08/11/1976 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che DANESE MASSIMILIANO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato -per quanto qui d'interesse- la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere est ore Il Presidente