Ordinanza — n. 28772/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBERTO VITTORIO nato a CASTELLAMONTE il 16/10/1976 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che OBERTO VITTORIO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato e per il reato previsto dall'articolo 55 comma IX del d.lgs 231/2007 (ora art. 497 ter cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497 ter cod. pen; Ordinanza — n. 28772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico a fronte di una motivazione specifica sul punto relativo alla quantificazione della pena in aumento (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBERTO VITTORIO nato a CASTELLAMONTE il 16/10/1976 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che OBERTO VITTORIO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato e per il reato previsto dall'articolo 55 comma IX del d.lgs 231/2007 (ora art. 497 ter cod. pen.);
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico a fronte di una motivazione specifica sul punto relativo alla quantificazione della pena in aumento (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglier sore Il Presidente