Ordinanza — n. 28769/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHAOUI MOKHTAR nato il 03/10/1994 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che EL HARCHAOUI MOKHTAR ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28769/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che le doglianze non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Considerato che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, sicché va ribadito il principio per cui la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHAOUI MOKHTAR nato il 03/10/1994 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che EL HARCHAOUI MOKHTAR ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;
Considerato che le doglianze non sono scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Considerato che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, sicché va ribadito il principio per cui la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere stens re Il Preside