Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28768/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against attempted theft conviction for being merely repetitive and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Mennella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for appeal was a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts on correct legal grounds. The court determined that the trial judges' discretionary assessment of recidivism and sentencing equivalence was properly motivated and did not constitute arbitrary reasoning, thus falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 604 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible, and discretionary judgments on sentencing equivalence are reviewable only if based on arbitrary reasoning or lack of sufficient motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds recidivism assessment sentencing equivalence discretionary judgment attempted theft court costs tentata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 604 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
Sez. 3, n. 43438 del 2010
Sez. 3, n. 35526 del 2013
Sez. 3, n. 19170 del 2015
Sez. 3, n. 35738 del 2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNELLA PASQUALE nato a TORRE DEL GRECO il 06/01/1948 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che MENNELLA PASQUALE ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto; Considerato che le doglianze proposte con l'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);

Considerato che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere e e