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Ordinanza — n. 28767/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and redundant subjective element arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal lodged by Beltrame Ludovico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for crimes under Articles 624 and 648 of the Penal Code, arguing against the factual basis and the subjective element. The court rejected these grounds because the first complaint constituted mere factual grievances barred in cassation, while the second merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints redundant arguments subjective element criminal law procedural costs and fine perseguimento penale per truffa contraffazione di merci furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 648 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME LUDOVICO nato a CASTELVETRANO il 24/07/1967 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; n Ritenuto che BELTRAME LUDOVICO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per i reati di cui all'articolo 624, aggravato ex art. 625 n.2 cod. pen., e 648 comma 2 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglierezest41sore Il Presidente