Ordinanza — n. 28766/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZALIS DANIELE nato a SASSARI il 20/12/1986 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; c. Ritenuto che PITZALIS DANIELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli articoli 495 e 385 cod. pen.; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento del Pitzalis, è generico, poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che con il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITZALIS DANIELE nato a SASSARI il 20/12/1986 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; c. Ritenuto che PITZALIS DANIELE ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli articoli 495 e 385 cod. pen.; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento del Pitzalis, è generico, poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
Considerato che con il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglier sore Il Presiden