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Ordinanza — n. 28763/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment regarding theft charges and prescription. The appeal is inadmissible due to lack of relevance and insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Samuele Antonino Sciortino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that had reclassified facts as aggravated theft and declared some crimes extinguished by prescription while confirming liability for others. The court ruled the first ground was irrelevant as the omitted charge was already covered by the extinction ruling, and the second ground failed because the sentencing was adequately motivated according to established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 132 and 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it does not confront the impugned decision or if the contested sentencing treatment is manifestly unfounded due to adequate motivation adhering to legal canons.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription of criminal liability aggravated theft charges sentencing motivation requirements court costs and fines altri capi d'accusa furto aggravato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIORTINO SAMUELE ANTONINO nato a PALERMO il 05/12/1989 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che SCIORTINO SAMUELE ANTONINO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Palermo che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha, dopo aver riqualificato i fatti in furto aggravato, dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi A-B-C-D-E-F-H e confermato la responsabilità per i reati di cui ai residui capi I-3;

Rilevato che è stata depositata memoria difensiva da parte del difensore dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, non si confronta con il provvedimento impugnato, in quanto la mancata l'indicazione nel dispositivo del reato di cui di cui al capo G) configura un mero errore materiale; tale reato, infatti, deve ritenersi compreso nell'indicazione dei reati dichiarati estinti per prescrizione, giacché è stata confermata solo la penale responsabilità per i reati di cui ai capi I) e 3);

Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amme