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Ordinanza — n. 28761/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing mere factual complaints not permitted in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged motivational defects regarding the victim's identification of the theft, which the court found to be a mere factual complaint. Since the Court of Cassation can only review legal errors, not factual disputes already decided by lower courts, the appeal was rejected as it sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or mere repetitions of arguments already rejected by the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints scope of cassation review repetition of rejected arguments court costs and fine doppia punibilità imputazione di furto altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA COSIMO nato a SIDERNO il 24/08/1985 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; q, Rilevato che BEVILACQUA COSIMO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità e contesta la valutazione delle prove (individuazione fotografica da parte della persona offesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato, inoltre, che il suddetto motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorso non si confronta ed è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigl re este,)nsore Il Presidente