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Ordinanza — n. 28760/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Valle Gaetano and Filippo Atzeni inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding their conviction for aggravated theft, arguing factual inaccuracies in the evidence evaluation. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints about facts rather than specific procedural violations, which are outside the scope of a final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors are inadmissible as they fall outside the scope of the final appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints scope of final appeal procedural error requirement evidence re-evaluation principio della doppia incriminazione altri capi d'accusa indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 ATZENI FILIPPO nato a DESIO il 06/10/1994 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che VALLE GAETANO e FILIPPO ATZENI ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati sono stati condannati, in concorso tra loro, per i reati di furto pluriaggravato e furto in abitazione;

Considerato il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che tutte le doglianze proposte con i due motivi di ricorso sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consigliere stenso e Il Presidente